Statuto

ASSOCIAZIONE ALESSANDRO PARINI - Ente del Terzo Settore

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito “CTS”), allo scopo di onorarne la memoria e di perpetuare i valori che hanno caratterizzato la vita dell’Avv. Alessandro Parini, un’associazione senza scopo di lucro denominata: “ASSOCIAZIONE ALESSANDRO PARINI – Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata, “ASSOCIAZIONE ALESSANDRO PARINI – ETS” (in seguito denominata “l’Associazione”).

L’Associazione ha sede in Roma (RM), Viale dei Santi Pietro e Paolo n. 29.

La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo ex art. 5 CTS, in Italia e all’estero, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

  1. l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), CTS);
  2. gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5, comma 1, lett. e), CTS);
  3. la formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g), CTS);
  4. la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h), CTS);
  5. la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l), CTS);
  6. l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS (art. 5, comma 1, lett. i), CTS);
  7. l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t), CTS);
  8. la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 CTS (art. 5, comma 1, lett. u), CTS);

Nello svolgimento delle suindicate attività l‘Associazione può, tra l’altro, procedere in forma di:

  • azione volontaria;
  • erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Art. 3 – ATTIVITÀ DIVERSE

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate in precedenza, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto ad esse in base ai criteri e ai limiti di cui all’6 CTS.

Art. 4 – RACCOLTA FONDI

Nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale l’Associazione può, anche in forma organizzata e continuativa, raccogliere fondi mediante la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e altre forme di contributi a titolo gratuito, procedendo anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l’erogazione di beni o servizi di modico valore.

In tale ambito l’Associazione può, tra l’altro, svolgere attività di:

  • organizzazione di eventi sportivi, culturali o ricreativi, quali feste, spettacoli teatrali, concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche, aste benefiche o eventi di fundraisingdi altro genere;
  • vendita di merchandising;
  • raccolta fondi online;
  • raccolta fondi per attività di sostegno a distanza consistente nell’erogazione periodica di denaro da parte dei sostenitori per il finanziamento di progetti o programmi dell’Associazione.

Per la raccolta fondi l’Associazione può impiegare risorse proprie e di terzi, inclusi volontari o dipendenti.

Art. 5 – ASSOCIATI

Possono acquistare la qualifica di Associato le persone fisiche, nonché gli enti nei limiti stabiliti dalla legge.

Il numero degli Associati è illimitato.

Non è ammesso alcun limite temporale al rapporto Associativo o all’adempimento degli obblighi che ne derivano salvo il caso di scioglimento del rapporto stesso nei casi di cui all’art. 9 del presente Statuto.

Gli Associati si obbligano a rispettare le previsioni contenute nel presente Statuto e ad impegnarsi personalmente nello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Ai soggetti che si sono distinti per particolari meriti l’Assemblea può attribuire la qualifica di “Associato onorario”; la relativa delibera determina i diritti e gli obblighi che derivano dalla predetta qualifica.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto di partecipare alle attività dell’Associazione e per lo svolgimento delle stesse di usufruire delle relative strutture e attrezzature.

Gli Associati hanno altresì diritto di voto per:

  • l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • l’elezione degli organi dell’Associazione.

Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, quali il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, previa richiesta scritta all’organo amministrativo da inviare con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. L’accesso ai predetti libri si svolge presso la sede dell’Associazione durante gli orari indicati dall’organo amministrativo.

Gli Associati hanno l’obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio di tale diritto. In caso di violazione di tale obbligo e quindi in ipotesi di indebita diffusione, rivelazione o utilizzo improprio delle informazioni apprese, gli Associati sono responsabili per i danni cagionati all’Associazione.

Gli Associati sono obbligati:

  • ad osservare il presente Statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte legittimamente dagli organi Associativi in conformità alla legge;
  • a versare la quota Associativa annuale come stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione e per lo svolgimento dei programmi di attività dell’Associazione;
  • a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra.

Art. 7 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Nei limiti di cui al superiore art. 5, chiunque condivida gli scopi e le finalità dell’Associazione ed intenda essere ammesso come Associato deve farne richiesta, con la sottoscrizione di una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni è tenuto a comunicare per iscritto all’interessato la decisione di accettazione o di diniego della domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta.

Il diniego deve essere sempre motivato e, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione, il destinatario può proporre appello all’Assemblea, che dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Della decisione di accoglimento o rigetto di ciascuna domanda il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione agli associati alla prima Assemblea utile.

In caso di ammissione, l’acquisto della qualifica di Associato è subordinato al versamento della quota Associativa ed al rilascio della tessera dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo il versamento della relativa quota Associativa.

Il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l’adesione all’associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 8 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il mancato rispetto della legge, delle norme statutarie e regolamentari, delle deliberazioni dagli organi dell’Associazione, nonché l’assunzione di comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari se da tali condotte possa derivare danno, anche morale, all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo Associato, tenuto altresì conto di eventuali episodi di recidiva o di altre infrazioni, può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. richiamo scritto;
  2. temporanea sospensione della tessera per un periodo non superiore ad un anno;
  3. esclusione dall’Associazione con definitivo ritiro della tessera.

Il Consiglio Direttivo deve procedere alla contestazione scritta delle violazioni talché, nei 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione, l’Associato possa richiedere il riesame dell’addebito presentando le proprie osservazioni al Consiglio.

In mancanza di istanze di riesame o di esito negativo del riesame il Consiglio Direttivo adotta il provvedimento disciplinare ritenuto più opportuno e lo comunica per iscritto all’Associato. È prevista per l’Associato destinatario del provvedimento la possibilità di presentare ricorso l’Assemblea, che dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. In pendenza di ricorso le sanzioni non sono sospese. Se il ricorso non viene accolto l’Associato è definitivamente escluso.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde per: recesso; decadenza; esclusione; morte od estinzione dell’ente in caso di Associato diverso da persona fisica.

La perdita della qualifica determina l’automatica cessazione della carica eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione e non dà diritto al rimborso delle quote Associative versate.

Art. 10 – RECESSO

Il recesso può essere esercitato in ogni tempo, per iscritto a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica (certificata e non) da inviarsi al Consiglio Direttivo agli indirizzi dell’Associazione con effetto dalla data di delibera del Consiglio medesimo.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all’Associato fino al momento dell’efficacia del recesso, quali l’obbligo di pagamento dell’intera quota associativa dovuta per l’anno in corso.

Con la comunicazione della propria volontà di recedere l’Associato è tenuto a restituire la tessera dell’Associazione.

Art. 11 – DECADENZA

Il mancato versamento della quota Associativa annuale entro 6 (sei) mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale determina l’automatica decadenza dell’Associato senza necessità di alcuna formalità.

Sono altresì cause di decadenza la perdita dei requisiti richiesti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione. In questo caso la decadenza viene decisa dal Consiglio Direttivo con la procedura di cui al superiore art. 8.

Art. 12 – ESCLUSIONE

Nei casi di gravi violazioni il Consiglio Direttivo, con la procedura al superiore art. 8, può deliberare l’esclusione dell’Associato dall’Associazione.

Art. 13 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso dei diritti, dei beni, mobili o immobili, materiali o immateriali, e degli altri rapporti giuridici attivi o passivi facenti capo all’Associazione medesima, nonché da tutti gli eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate.

Il patrimonio è vincolato allo svolgimento delle attività statutarie e può essere impiegato esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al superiore art. 2.

L’Associazione non può distribuire, anche indirettamente, agli Associati, ai componenti degli organi associativi o ai collaboratori dell’Associazione medesima eventuali utili o avanzi di gestione.

È parimenti vietata la distribuzione agli Associati di fondi e riserve nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore di attività conformi a quelle previste all’art. 2 del presente statuto.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, diverso dal versamento della quota associativa, effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell’Associazione non attribuisce alcun particolare diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività dell’Associazione medesima.

Art. 14 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell’Assemblea degli Associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 15 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione.

L’Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori al limite fissato dalla legge, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 CTS e all’art. 3 del presente Statuto a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 16 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere.

L’Organo di Controllo sarà nominato al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

Art. 17 – ASSEMBLEA

L’Assemblea assicura la corretta gestione dell’Associazione, è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale; è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo di avviso spedito agli Associati, ai Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo, se nominato, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L’avviso di convocazione può essere inviato a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica (certificata e non) o sistemi di messaggistica istantanea.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l’Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L’Assemblea nomina un Segretario e, all’occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento degli Associati presenti.

Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro il 30 (trenta) giugno in via ordinaria per l’approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata, in via straordinaria, per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell’Associazione o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) degli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa annuale.

L’Assemblea, in prima convocazione, è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre, in prima convocazione, la presenza (personale o per delega) di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda e nelle successive convocazioni, che non possono avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) e il voto favorevole di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto.

Per l’Assemblea straordinaria, che delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo, se nominato.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli Associati iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

La delega può essere parimenti trasmessa a mezzo di posta elettronica (certificata e non) o mediante sistemi di messaggistica istantanea.

Ciascun Associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 (tre) Associati.

L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

  1. sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
  3. sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 18 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  1. elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione;
  2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
  3. effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
  4. delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  5. previa determinazione del numero dei componenti nei limiti di cui al successivo art. 19, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
  6. nomina l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie per legge;
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione degli Associati;
  9. delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi dell’Associazione e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  10. delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
  11. può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio Presidente.

Art. 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 21 (ventuno), tra cui il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I consiglieri devono essere scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.

Il Presidente di cui all’art. 23 del presente Statuto è il legale rappresentante dell’Associazione; il Consiglio Direttivo può conferire a singoli consiglieri il potere di rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi o in giudizio.

Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, chi sia stato assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale o chi sia stato condannato a una pena che imponga l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio può delegare ai singoli consiglieri le proprie attribuzioni in riferimento a specifiche attività, determinando contenuti, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 3 (tre) esercizi, scadendo in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’ultimo esercizio di durata della carica, e sono rieleggibili.

Art. 20 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell’avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo, come sopra indicato.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea degli Associati, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l’Assemblea degli Associati perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica (certificata e non) o sistemi di messaggistica istantanea.

L’avviso di convocazione è spedito a cura del Presidente non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza e reca l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, da Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

Ciascun Consigliere ha un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri in tal caso è necessario che:

  1. sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare il tempo reale alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri:

  1. il Presidente;
  2. il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
  3. il Tesoriere;
  4. il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

Nella gestione ordinaria tra l’altro provvede a:

  1. predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  2. dare esecuzione alle delibere assembleari;
  3. formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
  4. predisporre e approvare eventuali regolamenti interni (fatta eccezione per il regolamento dei lavori assembleari), con diritto degli Associati di prenderne visione ed estrarne copia previa richiesta scritta al medesimo Consiglio Direttivo;
  5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  6. deliberare in merito all’adesione di un nuovo Associato, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
  7. individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., esperibili dall’Associazione;
  8. deliberare l’esclusione degli Associati (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun Associato;
  9. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione non siano spettanti all’Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota Associativa annuale;
  10. elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale ove obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dal medesimo Consiglio Direttivo;
  11. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  12. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 23 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

È eletto dal medesimo Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per 3 (tre) anni.

Il Presidente provvede a:

  1. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  2. convocare l’Assemblea;
  3. sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  4. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
  5. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 24 – SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

In particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (se obbligatorio o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio.

Art. 26 - ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal CTS.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L’Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall’Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L’Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica 3 (tre) esercizi, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.

I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri e un supplente, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c., salvo il caso in cui all’Organo venga affidata anche la revisione legale, come sopra indicato.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 27 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive dell’Associazione sono gratuite.

Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con le modalità di cui all’art. 17 del presente Statuto. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino, a titolo gratuito, la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale in conformità a quanto stabilito all’art. 14 del presente Statuto.

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.